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    Whistleblowing

    A) Scopo e campo di applicazione
    La presente procedura si applica alla società CONTI VALERIO SRL (di seguito “Società”) e ha lo scopo di disciplinare il sistema di segnalazioni in ottemperanza agli obblighi di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “Decreto”), in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    B) Ambito di applicazione soggettivo
    La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza dei comportamenti, atti o omissioni illeciti indicati al paragrafo C) nell’ambito del contesto lavorativo, intendano segnalarli tramite il canale interno di segnalazione implementato dalla Società. Pertanto, i destinatari della presente Procedura sono:
    - lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    - i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81;
    - i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
    - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
    - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
    - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
    - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
    - nei limiti in cui siano venuti a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo con la Società, anche i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio.

    La Procedura si applica anche nei seguenti casi:
    a) quando il rapporto giuridico di cui alla sopra indicata elencazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    b) durante il periodo di prova;
    c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

    C) Ambito di applicazione oggettivo
    Le violazioni che possono essere segnalate devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo con la Società, e che consistono in:

    - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, così come richiamati nel Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
    - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

    D) Segnalazioni escluse e vietate
    La presente procedura e le tutele previste dal Decreto non si applicano:

    - alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
    - alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali come richiamate dal Decreto, ovvero da quelli nazionali, che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
    - alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
    - alle segnalazioni relative a condotte illecite diverse da quelle indicate al paragrafo C).
    Sono assolutamente vietate segnalazioni che:
    - risultino pretestuose, diffamatorie o calunniose;
    - abbiano natura discriminatoria, in quanto basate esclusivamente su orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
    - siano poste in essere in malafede, al solo fine di realizzare forme di abuso, o strumentalizzazione della presente Procedura, dell’istituto del Whistleblowing e/o a danneggiare il soggetto segnalato o la Società;

    E) Canale di segnalazione interna
    In conformità alle previsioni del Decreto, la Società ha attivato un canale di segnalazione interna.
    A tal fine, il soggetto legittimato ai sensi del paragrafo B che intenda eseguire una segnalazione, potrà utilizzare i seguenti canali.
    - Canale scritto: mediante segnalazione scritta da recapitarsi
    a mezzo raccomandata a/r all’attenzione dell’Ufficio Whistleblowing Conti Valerio Srl (di seguito “Ufficio Whistleblowing”), da spedire presso la sede dello Studio Tecnico Ing. Alessio Milli in Via della Pace Mondiale n. 70, CAP 50018, Scandicci (FI).
    Il segnalante dovrà inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi; la seconda con l’oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, senza indicazione del mittente, che rechi all’esterno anche la dicitura “Riservata all’Ufficio Whistleblowing Conti Valerio Srl”. La busta potrà essere aperta e gestita esclusivamente dai componenti dell’Ufficio Whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.
    - Canale orale: utilizzando la linea telefonica riservata n. +39 3396679335 gestita direttamente dall’Ufficio Whistleblowing della società, eventualmente anche lasciando un messaggio in segreteria. Mediante il medesimo numero telefonico, il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con i componenti dell’Ufficio Whistleblowing. L’incontro verrà eseguito in luogo tale da garantire la riservatezza del segnalante, se del caso anche al di fuori dei locali della Società.
    Le segnalazioni orali (telefoniche o eseguite di persona) verranno registrate, trascritte o documentate mediante verbale dettagliato da parte dell’Ufficio Whistleblowing. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione il contenuto del verbale e/o della trascrizione.

    La segnalazione, da eseguirsi in buona fede, evitando toni ingiuriosi o offensivi, dovrà indicare:
    - nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile, se conosciuti;
    - circostanze di tempo e luogo dell’accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
    - eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possano potenzialmente riferire sull’accaduto;
    - eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
    - eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
    - ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.
    La segnalazione deve riportare anche l’identità del segnalante e i dati per essere ricontattato dall’Ufficio Whistleblowing.
    Eventuali segnalazioni anonime o non eseguite nei modi indicati nella presente Procedura potranno essere prese in considerazione dall’Ufficio Whistleblowing solo se adeguatamente circostanziate e documentate. Per le stesse, inoltre, sono di norma escluse le protezioni di cui al Decreto, salvo il caso in cui chi abbia eseguito la segnalazione anonima sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni (v. paragrafo P).

    F) Gestione del Canale – Ufficio Whistleblowing
    La Società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (“Ufficio Whistleblowing”).
    I componenti dell’Ufficio Whistleblowing verranno resi noti con le modalità di cui al paragrafo S.
    Qualora un componente dell’Ufficio Whistleblowing sia una persona coinvolta nella segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione soltanto agli altri membri dell’Ufficio, fatto salvo quanto indicato al paragrafo R.
    La segnalazione eventualmente presentata a un soggetto diverso dall’Ufficio Whistleblowing e/o ad un suo componente deve essere trasmessa senza ritardo all’Ufficio stesso, dandone contestuale notizia al segnalante.

    G) Compiti dell’Ufficio Whistleblowing
    Al ricevimento della segnalazione, l’Ufficio Whistleblowing:
    - rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
    - svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se del caso anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza e l’ammissibilità in base alla normativa applicabile e alla Procedura;
    - mantiene le interlocuzioni con il segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo chiarimenti ed integrazioni;
    - archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto e dalla presente Procedura, e, in particolare, in caso di:
    i. insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l’esercizio del potere di indagine;
    ii. insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
    iii. manifesta infondatezza della segnalazione per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
    iv. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
    v. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi della Società.
    In tal caso l’Ufficio Whistleblowing motiverà per iscritto al segnalante le ragioni dell’archiviazione;
    - laddove la segnalazione non sia archiviata, prende in carico la gestione della segnalazione ed esegue le attività istruttorie necessarie a verificarne la fondatezza. A tal fine, potranno essere richieste ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come persone informate dei fatti, ovvero potrà acquisire documenti utili da altri uffici della Società, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa applicabile;
    - fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
    All’esito dell’attività istruttoria, nel termine predetto, l’Ufficio Whistleblowing potrà:

    a) ritenere la segnalazione infondata e procedere alla sua archiviazione, redigendo motivata relazione, che verrà comunicata al segnalante;
    b) ritenere la segnalazione fondata e trasmette le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione e/o agli organi di controllo) ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. La documentazione trasmessa, in ogni caso, non conterrà riferimenti espliciti o impliciti all’identità del segnalante.
    Ogni decisione circa l’adozione di procedimenti disciplinari, sanzionatori e di ogni altra misura conseguente alla segnalazione rimane in capo agli organi societari competenti in via ordinaria.
    Nel caso in cui a seguito della segnalazione dovesse essere instaurato un procedimento disciplinare nei confronti della persona responsabile, l'identità del segnalante non verrà rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
    Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità, previo avviso scritto al medesimo circa le ragioni della rivelazione dei dati riservati, fornito a cura dell’Ufficio Whistleblowing.

    H) Conservazione delle segnalazioni
    L’Ufficio Whistleblowing si occupa della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione, divisi appositi fascicoli, in un archivio in formato cartaceo e/o digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili.

    I) Tutela della riservatezza
    I componenti dell’Ufficio Whistleblowing devono mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, salvo quanto strettamente necessario all’adempimento dei propri compiti.
    Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
    L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai componenti dell’Ufficio Whistleblowing, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
    Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
    Nell'ambito del procedimento disciplinare, vale quanto indicato al paragrafo G.
    La Società tutela la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
    Nelle procedure di segnalazione interna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

    L) Misure di protezione - Divieto di ritorsione
    Il segnalante non può subire alcuna ritorsione, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
    Se posti in essere per tali ragioni, costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo: il licenziamento, provvedimenti disciplinari; il mutamento di funzioni, del luogo e dell’orario di lavoro, la riduzione dello stipendio, qualsiasi forma di molestia e discriminazione, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, ecc.
    Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di atti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

    In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria, qualora l’attore dimostri di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi del Decreto e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
    Il segnalante può comunicare le ritorsioni che ritiene di aver subito all'ANAC per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. L’ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
    Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il segnalante che sia stato licenziato a causa della segnalazione ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
    L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto in esame.

    M) Misure di protezione – Sostegno
    La Società informa che è istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

    N) Limitazioni di responsabilità
    Ai sensi dell’art. 20 del Decreto, è esclusa la responsabilità penale civile e amministrativa del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (salvi il segreto sia previsto dalle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del Decreto.
    Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
    In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

    O) Altri soggetti protetti
    Le misure di protezione descritte ai paragrafi L), M) e N) si applicano anche:
    - al facilitatore, da intendersi come la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
    - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    - ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
    - agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
    Le misure predette si applicano anche nel caso in cui il segnalante abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che abbia effettuato una divulgazione pubblica nel rispetto di quanto previsto dal Decreto.

    P) Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione
    Le misure di protezione indicate ai paragrafi precedenti (L, M, N, O) si applicano a condizione che:
    - al momento della segnalazione, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione del Decreto;
    - la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

    Le misure di protezione non trovano applicazione in caso di segnalazione anonima, salvo il caso in cui il segnalante sia stato successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.
    Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del Decreto (v. paragrafo N), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte nei paragrafi precedenti non sono garantite e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

    Q) Trattamento dei dati personali
    La Società, quale Titolare del trattamento, informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati “sensibili”, quali l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale) dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs 196/2003) e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.
    Il trattamento è effettuato al fine di dare esecuzione alle procedure stabilite nel presente documento per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
    I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati. La segnalazione potrà essere utilizzata per un eventuale il procedimento disciplinare solo in caso di un espresso consenso del segnalante a rivelare la sua identità. La segnalazione telefonica o tramite messaggistica potrà essere registrata o trascritta solo con espresso consenso del segnalante.
    I diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 undecies del D.lgs 196/2003, ovvero: se dall’esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento.
    Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sarà effettuato dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, tramite l’Ufficio Whistleblowing, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, come descritto nell’informativa allegata alla presente Procedura operativa e resa disponibile con le modalità di cui al paragrafo S, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ed alla protezione dei dati.
    Tutto il personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni viene qualificato, per tali attività, come “persona autorizzata” al trattamento dei dati personali ed agisce sotto l’autorità diretta del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003.
    Le persone autorizzate al trattamento devono attenersi al rispetto sia delle norme indicate nella presente procedura nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal responsabile dell’Ufficio segnalazioni all’atto del loro coinvolgimento.
    Le persone autorizzate ricevono adeguata e specifica formazione in materia di protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, relativamente alle procedure predisposte ed alla gestione delle segnalazioni, in relazione all’ambito di competenza.
    Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

    R) Segnalazione esterna
    Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell’ANAC esclusivamente nei seguenti casi:
    - il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
    - il segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non abbia avuto seguito;
    - il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
    - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
    Per l’utilizzo del canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica, nei casi previsti dal Decreto, si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.

    S) Pubblicazione della Procedura

    La Società, in adempimento di quanto statuito dall’art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto, si impegna a dare comunicazione al personale ed ai soggetti che frequentano i locali della Società, mediante affissione nelle bacheche aziendali della presente Procedura al fine di fornire informazioni in ordine:
    - ai canali interni di segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una segnalazione interna; nonché
    - al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
    La Procedura sarà inoltre messa a disposizione all’interno di una sezione dedicata nel sito internet della Società, al fine di renderla accessibile anche ai soggetti che pur non frequentando i locali della Società intrattengono un rapporto giuridico con la medesima (es. fornitori, consulenti etc.).

    T) Allegati
    1) Informativa Whistleblowing;
    2) Informativa segnalato.

    Anexos
    • informativa segnalato.pdf (0.2 MB)
    • informativa whistleblowing.pdf (0.21 MB)